Statuto
STATUTO ADECA “ENTE TERZO SETTORE”
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE
ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE
Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il ‘Codice del Terzo Settore’, d’ora innanzi ‘CTS’) è costituita l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE DERMATOLOGI CAMPANI (ADECA)” ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) (d’ora innanzi, l’ Associazione).
1.1 L’utilizzo del predetto acronimo ETS sarà inserito nella denominazione sociale automaticamente solo successivamente, e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
1.2 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ora innanzi, lo ‘Statuto’), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la ‘Normativa applicabile’).
1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
1.4 Ai sensi del D.lgs 117/2017 (artt. 32 c. 1 e 35 c.1) l’Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre enti associativi”.
ART. 2) SEDE
L’Associazione ha sede legale in Napoli alla via Cavalleggeri D’Aosta, 7 attualmente presso il domicilio professionale del Presidente.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
Per motivi organizzativi o per fini istituzionali si potranno istituire uffici, filiali e/o sedi
operative in Italia e all’estero.
ART. 3) DURATA
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
ART. 4) FINALITÀ
L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4.1 L’Associazione, in via esclusiva o principale, si ispira al fine di: perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona; valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
Pertanto svolge attività di interesse generale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
ART. 5) OGGETTO
L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale e pertanto le seguenti attività come previste all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:
• comma 1 lett.h) promozione dell’attività di studio e di ricerca scientifica nel campo della dermatologia e venereologia, attraverso l’organizzazione di/la partecipazione a congressi, convegni, seminari, manifestazioni a carattere scientifico, culturale e didattico, nonché pubblicazioni su riviste scientifiche
• comma 1, lett. d) formazione e tutoraggio in campo medico e dermato - venereologico, attraverso l’organizzazione di corsi/congressi/progetti di formazione ed aggiornamento anche in ambito ECM (Educazione Continua in Medicina); di informazione (scuole, aziende, farmacie, giornali, riviste, mezzi di telecomunicazione, social network) o di qualunque altro tipo purché utile per il raggiungimento dello scopo sociale
• comma 1 lett. a) valorizzazione del ruolo del dermatologo sul territorio in ambito preventivo e didattico oltre che clinico-terapeutico, attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad attività di prevenzione (open day, seminari, dibattiti)
• comma 1 lettera v) contrasto dell’esercizio abusivo o illecito della professione medica in generale e della specialità dermato-venereologica in particolare, a tutela dei professionisti e soprattutto della collettività
L’Associazione potrà collaborare ed interagire con Enti, Istituzioni, Società, Aziende, Associazioni con finalità assimilabili o attinenti agli scopi sociali suddetti.
L’Associazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione – secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale - di natura organizzativa, strumentale, amministrativa e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi statutari, i quali non hanno e non potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione. L’organo deputato all’individuazione delle attività che l’Associazione potrà svolgere è l'organo di amministrazione.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Per il raggiungimento degli scopi sociali prefissati, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali dei propri associati, ricorrendo alla collaborazione di terzi qualora necessario ed inevitabile ovvero all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
ASSOCIATI
ART. 6)
L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
ART. 7)
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge a condizione che non superino il 50% delle Odv/Aps associate), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Gli associati si distinguono in quattro categorie:
A) FONDATORI
B) ORDINARI
C) ONORARI
D) SOSTENITORI
A) Sono FONDATORI coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione
B) Sono ORDINARI coloro che, specialisti in dermatologia e venereologia, ne facciano domanda dopo aver letto e reputato condivisibili gli scopi ed il regolamento dello statuto dell’Associazione;
C) Sono ONORARI coloro che, impegnati con importanti e riconosciuti meriti nel campo medico e scientifico, vengono ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente idonei a favorire e supportare le attività statutarie e che ovviamente accettino di buon grado la loro adesione all’Associazione;
D) Sono SOSTENITORI coloro che, pur non essendo specialisti in dermatologia e venereologia, sono interessati e disponibili a sostenere, in diverse forme e modalità, le iniziative dell’Associazione per la realizzazione degli scopi statutari; lo stesso dicasi per enti e fondazioni che eroghino aiuti, sovvenzioni e contributi all’Associazione.
ART. 8)
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo, purchè iscritti nel libro soci da almento tre mesi ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
In particolare, ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almento tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 20 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire previo regolare appuntamento preconcordato. I libri dell’Organo di Controllo, ove esistente, dovranno essere richiesti direttamente al Presidente dell’Organo medesimo con le stesse modalità di cui sopra.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimeto del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
ART. 9)
Per essere ammessi quale associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda.
Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.
In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato che entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, potrà presentare ricorso all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 10)
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 11)
Lo status di associato si perde per recesso, decesso, o esclusione. Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettere raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 12)
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L’Organo di Controllo, solo se istituito dall’Assemblea o obbligatorio per legge;
- Il Comitato Scientifico o Responsabile Scientifico;
- Il Collegio dei Probiviri.
ART. 13)
L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
All’Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo, nonché sul bilancio sociale eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione
- revocare il Presidente del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere, ovvero sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
La comunicazione della convocazione avviene mediante avviso pubblicato, almeno 15 giorni prima, sul sito web dell’associazione o con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
ART. 14)
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno (in via ordinaria) per l’approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo) e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), entro 120 giorni. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 giorni mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.
L’Assemblea è altresì convocata (in via straordinaria) nei seguenti casi per:
- deliberare sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra gli associati un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
ART. 15)
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 del Codice civile.
L’Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza – personalmente o per delega - di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
Ogni associato. Ed inoltre si applicano là dove necessarie le norme previste dall’art. 2373 del codice civile.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L’Assemblea, nelle deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell’Associazione e le proposte di modifica dello Statuto associativo, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31.
ART. 16)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 17)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall’Assemblea fra degli associati, che restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.
Nel caso in cui l’Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, ovvero due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
ART. 18)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 19)
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito
dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. In particolare:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- entro il 31 marzo di ciascun anno, approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli associati, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la definitiva approvazione. Ove lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il Bilancio Sociale da sottoporre anch’esso all’Assemblea degli associati per la definitiva approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto; altresì delibera circa la sospensione, la radiazione e l’espulsione degli associati;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART. 20)
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegameno audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
ART. 21)
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.
Il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
In presenza di due Vicepresidenti prevale quello più anziano per età anagrafica.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 22)
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, verbali del consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’Associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 23)
Il Collegio dei componenti dell’organo di controllo, qualora istituito dall’Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non associate, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
Ai componenti l’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
Il Collegio dei componenti dell’organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
Il Collegio dei componenti dell’organo di controllo:
- controlla l’amministrazione dell’Associazione;
- vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
Il Collegio dei componenti dell’organo di controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I componenti dell’organo di controllo, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
ART. 24)
Il Comitato Scientifico o Responsabile Scientifico, ove nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di organizzare e seguire le attività professionali, educative e formative, promosse dall’Associazione o con il patrocinio della stessa. A tal fine egli potrà costituire, ritenendolo necessario, uno o più Gruppi di lavoro, composti da più associati resisi disponibili, nominando un Coordinatore per ciascuno di detti gruppi ed assumendone la supervisione.
ART. 25)
Il Collegio dei Probiviri che può essere costituito dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri scelti tra tutti gli associati. Compito del Collegio dei Probiviri è l’esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione, nonché di tutte quelle questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano un’indagine riservata.
Esso, inoltre, è chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere un parere, non vincolante, nel caso si debba deliberare l’esclusione di un associato dall’Associazione. Le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione saranno deferite al giudizio, insindacabile e vincolante per le parti, di un Collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato da ciascuna delle parti e da un terzo arbitro, con qualifica di Presidente del Collegio, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 26)
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. dai contributi dei privati;
c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
e. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
i. dai proventi derivanti da raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 27)
Le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 28)
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli associati all’Associazione. I libri dell’Associazione sono consultabili dall’associato che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste
sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 29)
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo e approvato dall’Assemblea degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e/o entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
ART. 30)
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 31)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto.
ART. 32)
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
L’Assemblea delibera altresì nella destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, con i limiti di seguito indicati: il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 (CTS), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 e il d.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.e ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.